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Sezione di Archivio di Stato di Urbino

Autorizzazione alla pubblicazione

Ai sensi delle circolari del Servizio II della Direzione Generale per gli Archivi n. 33 del 07/09/2017 e n. 39 del 29/09/2017, per poter pubblicare senza finalità di lucro - in libri, giornali, riviste, CD-ROM, siti Internet, manifesti, inviti ecc. - la riproduzione di un documento d'archivio o di parte di esso, è necessario inviare all’Istituto detentore del bene una semplice comunicazione del proposito di pubblicare l’immagine, fermo restando l’obbligo di:

- citare la fonte nella pubblicazione;

- riportare la segnatura esatta del documento nella pubblicazione;

- consegnare una copia analogica o digitale dell’elaborato e una copia della riproduzione.

Si considerano non a fini di lucro le pubblicazioni che abbiano le seguenti caratteristiche:

-       se cartacee, abbiano una tiratura inferiore alle 2000 copie e prezzo di copertina non superiore a 70 euro oppure siano periodici di natura scientifica;

-       se online, siano pubblicazioni che perseguano finalità scientifiche o pedagogiche, non beneficino di inserzioni pubblicitarie o commerciali e non siano soggette ad accesso a pagamento.

Quanto alle pubblicazioni per finalità di lucro - in libri, giornali, riviste, CD-ROM, siti Internet, manifesti, inviti ecc. - della riproduzione di un documento d'archivio o di parte di esso, è necessario richiedere l’autorizzazione alla Direzione dell’Archivio di Stato su carta legale (con marca da bollo per uso amministrativo).

La pubblicazione dovrà riportare:

- la segnatura esatta del documento;

- la menzione "su concessione del Ministero della Cultura – Archivio di Stato di Pesaro Urbino";

- gli estremi dell’autorizzazione.

È richiesta la consegna di tre copie della pubblicazione che utilizza i predetti documenti.

L'autorizzazione a pubblicare è subordinata al pagamento di diritti di riproduzione, che devono essere pagati tramite l’utilizzo della piattaforma digitale PagoPa.

Attualmente la materia è regolata dal D. Lgs. n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", Sezione II. Tale Decreto, all'art. 108 comma 6, recita "Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente".



Ultimo aggiornamento: 05/04/2024